Ai sensi dell'art. 29 del vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti :
1. Previa specifica richiesta, è ammessa la possibilità di ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento bonari:
a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/00 di essere beneficiari
del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate;
c) qualora l’importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi
negli ultimi due (2) anni.
2. L’importo della singola rata non può essere inferiore ad una soglia minima pari a 50,00 euro.
3. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell’utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la
scadenza del termine di pagamento della prima o dell’unica rata riportata nel documento di riscossione.
4. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate saranno maggiorate degli interessi calcolati al tasso
legale, come previsto nel presente regolamento.
5. Gli interessi di cui al precedente comma 4 del presente articolo non possono essere applicati qualora la soglia di cui comma 1 lettera c) del presente articolo, sia superata a causa di omissioni o ritardi del Comune o del Soggetto gestore della TARI.