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Le regole elettorali

L´elezione diretta del Sindaco e del consiglio comunale si svolge contestualmente nel primo turno di votazione. L´eventuale turno di ballottaggio è previsto per l´elezione del Sindaco nei Comuni con oltre 15.000 abitanti nel caso che nessun candidato ottenga, al primo turno, la maggioranza assoluta del voti validi. L´eventuale turno di ballottaggio si tiene la seconda domenica successiva a quella del primo turno. Con il turno di ballottaggio si provvede all´elezione diretta del Sindaco o del Presidente della Provincia e alla composizione dei consigli, atteso che il gruppo di liste collegate al candidato vincente beneficia del premio di maggioranza.

Nei Comuni fino a 15.000 abitanti le regole elettorali possono essere così sintetizzate:
  • l´elezione del consiglio si effettua con il sistema maggioritario, contestualmente all´elezione del Sindaco. Con la lista dei candidati al consiglio comunale deve essere presentato il candidato alla carica di Sindaco e il programma amministrativo. Si vota con un´unica scheda per il Sindaco ed il consiglio;
  • è proclamato eletto Sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti si procede a un turno di ballottaggio fra tali due candidati. La votazione di ballottaggio viene effettuata la seconda domenica successiva a quella del primo turno;
  • a ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere comunale sono attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di Sindaco ad essa collegato. Alla lista collegata al candidato a Sindaco, che ha riportato il maggior numero di voti, sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati al consiglio. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste.