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Titolo VII
Titolo VII
PARTECIPAZIONE POPOLARE
Capo I
INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA
Art. 54
Partecipazione al procedimento amministrativo
1. Al fine di garantire la massima tempestività ed efficacia degli atti amministrativi nell’interesse comune e dei destinatari è consentito ad ogni cittadino di partecipare alla formazione nonché alla conclusione di un procedimento che possa recargli pregiudizio o nuocere ai propri interessi.
2. La partecipazione al procedimento amministrativo è regolata dagli artt. 7 e successivi della legge 7 agosto 1990 n. 241.
Art. 55
Istanze
1. I cittadini, le Associazioni, i Comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell’attività dell’Amministrazione.
2. La risposta all’interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 60 giorni dal Sindaco, o dal Segretario o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell’aspetto sollevato.
3. Le modalità dell’interrogazione sono indicate dal Regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell’istanza.
Art. 56
Petizioni
1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell’Amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Il Regolamento di cui al terzo comma dell’art. 55 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l’assegnazione all’organo competente, il quale procede nell’esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l’archiviazione qualora non ritenga di aderire all’indicazione contenuta nella petizione. In quest’ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell’esame da parte dell’organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
3. La petizione è esaminata dall’organo competente entro giorni 60 dalla presentazione.
4. Se il termine previsto al comma 3 non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione, Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all’ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.
5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.
Art. 57
Proposte
1. Un numero di cittadini pani ad almeno il 50% degli elettori può avanzare proposte per l’adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 30 giorni successivi all’organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché dell’eventuale attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2. L’organo competente deve sentire i proponenti dell’iniziativa entro 30 giorni dalla presentazione della proposta.
3. Tra l’Amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l’iniziativa popolare
Capo Il
ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE
Art. 58
Forme di partecipazione
1. L’Amministrazione comunale garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all’attività dell’Ente anche su base di frazione, al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l’accesso alle strutture ed ai servizi dell’Ente.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
4. L’Amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.
Art. 59
Valorizzazione delle forme associative e organi di partecipazione
1. L’Amministrazione comunale favorisce l’attività delle Associazioni, dei Comitati o degli Enti operanti sul proprio territorio, anche su base di frazione o di quartiere, a tutela di interessi diffusi o portatori di alti valori culturali, economici, sociali, sportivi, ambientali, umanitari, religiosi e di tradizioni.
2. A tal fine viene incentivata la partecipazione di detti organismi alla vita amministrativa dell’Ente attraverso gli apporti consultivi alle commissioni consiliari, l’accesso libero alle strutture ed ai servizi comunali, la possibilità di presentare memorie, documentazione, osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento pubblici ed alla soluzione dei problemi amministrativi.
3. È altresì favorita la formazione di organismi a base associativa e gruppi di volontariato che si propongono di concorrere alla gestione dei servizi pubblici a domanda individuale. A questi organismi può essere affidata, compatibilmente con quanto prescritto all’art, 36 del presente Statuto e previo accertamento del possesso della capacità giuridica, in base a norme di Regolamento, la gestione di tali servizi, con l’obbligo di riferire al Consiglio comunale circa i risultati della gestione.
4. L’Amministrazione comunale potrà inoltre intervenire con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al primo comma predeterminandone modi e forme in un apposito Regolamento.
Art. 60
Forme di consultazione della popolazione
1. In quelle materie di esclusiva competenza locale che l’Amministrazione ritenga essere di interesse comune ed alfine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle iniziative possono essere avviate forme diverse di consultazione della popolazione.
2. In particolare le consultazioni, avviate dagli organi competenti per materia, potranno svolgersi secondo la forma del confronto diretto tramite assemblea, della interlocuzione attraverso questionari, con il coinvolgimento nei lavori delle commissioni e con ogni altro mezzo utile al raggiungimento dello scopo.
3. L’organo competente potrà avvalersi delle strutture comunali per la realizzazione delle iniziative che dovranno essere precedute dalla più larga pubblicità possibile.
4. Le osservazioni, i suggerimenti, le proposte che dovessero conseguire da parte dei cittadini, singoli o associati, formeranno oggetto di attenzione da parte dell’organo interessato, il quale darà comunque riscontro ai proponenti sui loro interventi, indicando gli uffici preposti a seguire le pratiche.
5. Le consultazioni non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
Art. 61
Referendum consultivi
1. Per consentire l’effettiva partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa è prevista l’indizione e l’attuazione dei referendum consultivi tra la popolazione comunale in materia di esclusiva competenza locale.
2. Sono escluse dal referendum le materie concernenti: tributi locali, atti di bilancio. norme statali o regionali contenenti disposizioni obbligatorie per l’Ente e, per cinque anni, le materie già oggetto di precedenti referendum con esito negativo.
3. L’iniziativa del referendum può essere presa dal Consiglio comunale o da un terzo del corpo elettorale.
4. Presso il Consiglio comunale agirà un’apposita commissione, disciplinata dal Regolamento, cui viene affidato il giudizio tecnico di ammissibilità dei referendum proposti dai cittadini, procedendo: alla verifica della regolarità della presentazione e delle firme, all’ammissibilità per materia considerate le limitazioni del precedente secondo comma e al riscontro della comprensibilità del quesito referendario.
5. Ultimata la verifica entro 30 giorni dalla presentazione del quesito referendario, la commissione ne presenta una relazione al Consiglio comunale.
6. Il Consiglio, ove nulla osti, indirà il referendum, rimettendo gli atti alla Giunta comunale per la fissazione della data.
7. Nel caso in cui il Consiglio comunale, per motivi di legittimità, si pronunci per il rigetto della proposta referendaria o per il parziale accoglimento, dovrà assumere apposita deliberazione con la maggioranza assoluta dei propri componenti.
8. Le modalità operative per la consultazione referendaria formeranno oggetto di apposito Regolamento che, approvato dal Consiglio comunale, verrà successivamente depositato presso la Segreteria a disposizione dei cittadini interessati.
9. Il referendum non sarà valido se non vi avrà partecipato oltre il 50% degli aventi diritto.
10. I referendum possono essere revocati e sospesi, previo parere dell’apposita commissione e con motivata deliberazione del Consiglio comunale assunta a maggioranza assoluta dei componenti, quando l’oggetto del loro quesito non abbia più ragione d’essere o sussistono degli impedimenti temporanei.
11. I referendum consultivi non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
Art. 62
Effetti del referendum
1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.
Capo III
TUTELA DEL DIRITTO D’INFORMAZIONE
Art. 63
Diritti di accesso
1. Gli atti dell’Amministrazione comunale sono pubblici fatte salve le previsioni di legge e del Regolamento sul diritto di accesso per quegli atti la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi, delle imprese o il risultato dell’azione amministrativa.
2. Presso gli uffici comunali dovrà essere possibile per i cittadini interessati, secondo i modi e le forme stabiliti dall’apposito Regolamento, avere informazioni precise sullo stato degli atti e delle procedure e sull’ordine di esame di domanda, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.
Art. 64
Conferenza degli amministratori
1. Viene indetta dal Sindaco, almeno una volta all’anno, con la partecipazione degli Assessori, del Segretario comunale e dei Consiglieri delegati, una conferenza pubblica sull’attività amministrativa svolta nell’anno precedente, su quella corrente, sui programmi futuri o su argomenti specifici di interesse generale.
Capo IV
DIFENSORE CIVICO
Art. 65
Finalità
1. Per il miglioramento dell’azione amministrativa dell’Ente e della sua efficacia viene istituito con ufficio presso la Comunità Montana, concordemente con altri Comuni che vi fanno parte, il Difensore civico.
2. Il Difensore civico, svolge un ruolo di garante dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica Amministrazione comunale, segnalando al Sindaco competente, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell’Amministrazione nei confronti dei cittadini.
3. Il Difensore, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula:
“Giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene”.
Art. 66
Elezioni e funzionamento
1. Può essere nominato Difensore civico: chiunque dimostri di possedere, attraverso l’esperienza professionale maturata, particolari competenze giuridiche ed amministrative; risulti iscritto nelle liste elettorali di un Comune della Comunità Montana: sia in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale. Al Difensore civico si applicano tutte le cause di incompatibilità previste per i Consiglieri comunali. La carica di Difensore civico è altresì incompatibile con quella di Consigliere comunale del Comune.
2. Il Difensore civico ha libero accesso a tutti gli uffici comunali ed alle pratiche inerenti l’adempimento del proprio mandato, potendo altresì usufruire dei mezzi e del personale del Comune interessato.
3. Il Difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l’Amministrazione comunale, le Aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le Società che gestiscono servizi pubblici nell’ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.
4. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d’ufficio.
5. Può altresì proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.
6. Acquisisce tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l’intervento; intima in caso di ritardo agli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.
7. L’Amministrazione ha obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell’atto adottando non recepisce i suggerimenti del Difensore, che può altresì chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la questione all’ordine del giorno del primo Consiglio comunale.
8. Il Difensore assolve le sue funzioni a favore di tutti i cittadini del Comune, in base ad idonea regolamentazione delle prerogative e dei poteri ad esso riconosciuti, nei rispetto dell’art. 8 della legge 8 giugno 1990 n. 142.